Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (D.L. “Semplificazioni”)

3 Ago 2020 | Altro, Notizie

Normativa Emergenza Covid-19

Il decreto “Semplificazioni” è diviso in quattro titoli, dedicati a:

  1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  2. Semplificazioni procedimentali e responsabilità delle pubbliche amministrazioni;
  3. Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  4. Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Titolo I. Capo I. Semplificazioni in materia di contratti pubblici.

L’articolo 1 del decreto “Semplificazioni”, finalizzato all’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, prevede, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, che:

  •  (comma 1) si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo qualora la determina a contrarre o comunque altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021.
    Detto comma prevede altresì il termine di due o sei mesi per l’aggiudicazione (o l’individuazione definitiva del contraente), rispettivamente, dei contratti sotto e sopra la soglia di rilevanza comunitaria.
    Il citato termine può essere derogato nei casi in cui la procedura sia sospesa per effetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
    Nei casi di ritardi tanto nella stipulazione o quanto nell’avvio dell’esecuzione del contratto, è prevista l’azione di responsabilità nei confronti del responsabile unico del procedimento (RUP) per danno erariale o nei confronti dell’operatore qualora il ritardo sia imputabile a questi. In quest’ultimo caso il ritardo può essere valutato ai fini della sua esclusione dalla procedura o per la risoluzione del contratto.
  •  (comma 2) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante:
    • (lett. a) affidamento diretto qualora il valore del contratto sia inferiore a 150.000, 00 euro;
    • (lett. b) procedura negoziata senza bando qualora il valore del contratto sia superiore a 150.000, 00 euro ma inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In tal caso è prevista la previa consultazione di un numero crescente di operatori economici (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti) in relazione al valore del contratto: (i) cinque operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000, 00 euro fino alle soglie previste dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici o di importo pari o superiore a 150.000, 00 euro ma inferiore a 350.000, 00 euro; (ii) dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 350.000, 00 euro e inferiore a un milione di euro; (iii) quindici operatori economici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro sino alle soglie previste dall’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.
  •  (comma 3) gli affidamenti diretti possono essere realizzati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, tramite determina a contrarre (o atto equivalente), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
    Nel caso di aggiudicazione con il criterio del criterio più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica della gara delle offerte anomale.
  • (comma 4) ai fini della partecipazione alla procedura non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria, salvo particolari esigenze indicate dalla stazione appaltante.
  • (comma 5) le disposizioni suindicate si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici.

L’articolo 2 del decreto “Semplificazioni”, finalizzato all’incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, prevede, in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, che:

  •  (comma 1) nel caso in cui la determina a contrarre (o altro atto di avvio del procedimento equivalente) sia adottata entro il 31 luglio 2021 si applica la disciplina prevista dal presente articolo.
    L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva deve avvenire nel termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento e il mancato rispetto del citato termine, nonché la mancata tempestiva stipulazione o il tardivo avvio dell’esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità rispettivamente del responsabile unico del procedimento (RUP) o dell’operatore economico. In quest’ultimo caso il ritardo costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
    Il citato termine può essere derogato nei casi in cui la procedura sia sospesa per effetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
  • (comma 2) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante:
    • procedura aperta;
    • procedura ristretta;
    • procedura competitiva con negoziazione.

    In ogni caso i termini procedimentali sono ridotti.

  • (comma 3) nei casi strettamente necessari e di estrema urgenza è consentito il ricorso alla procedura negoziata sia per i settori ordinari sia per i settori speciali.
  • (comma 4) nei casi di interventi in particolari settori quali edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, carceraria, trasporti e infrastrutture, le stazioni appaltanti operano in deroga a ogni disposizione di legge salvo il rispetto della legge penale, delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dalla normativa UE.
  • (comma 5) si procede alla nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP).
  • (comma 6) gli atti delle stazioni appaltanti sono pubblicati e aggiornati sui siti istituzionali.

L’articolo 3 del decreto “Semplificazioni”, finalizzato al potenziamento e alla semplificazione delle verifiche antimafia, prevede che nella situazione di emergenza venga generalizzato il sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza.
Il citato articolo prevede altresì che il Ministero dell’Interno possa adottare ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto.
Viene introdotto nel Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) l’articolo 83 bis che estende le misure di prevenzione antimafia a ulteriori fattispecie rispetto a quelle attuali e ai rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

L’articolo 4 del decreto “Semplificazioni” prevede:

  • (comma 1) modifiche all’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
  • (commi 2 e 3) nei casi di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli precedenti si applica quanto previsto dall’articolo 125 del codice del processo amministrativo.
  • (comma 4) modifiche all’articolo 120 del codice del processo amministrativo.

L’articolo 5 del decreto “Semplificazioni” enuncia cause limitate, stringenti e gravi per la sospensione dell’esecuzione dei lavori delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
La sospensione dell’esecuzione viene disposta dal responsabile unico del procedimento.

L’articolo 6 del decreto “Semplificazioni” prevede, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la costituzione di un collegio consultivo tecnico.
Il collegio consultivo tecnico assolve alla funzione di prevenzione del contenzioso o di rapida risoluzione delle controversie, circostanze che potrebbero rallentare l’esecuzione del contratto.

L’articolo 7 del decreto “Semplificazioni” dispone la costituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti per evitare ritardi o paralisi dell’esecuzione del contratto causate dalla mancanza di risorse economiche.

L’articolo 8 del decreto “Semplificazioni” prevede, in relazione alle procedure pendenti, ulteriori disposizioni urgenti.
Il citato articolo dispone altresì modifiche a determinati articoli del Codice dei contratti pubblici e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. decreto “sblocca- cantieri”).

L’articolo 9 del decreto “Semplificazioni” introduce modificazioni al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. decreto “sblocca- cantieri”) e al decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali.

Titolo I. Capo II. Semplificazioni in materia di edilizia

Il Capo II del decreto “Semplificazioni”, che annovera gli articoli 10 e 11, prevede numerose modifiche al Testo Unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) volte a semplificare le procedure edilizie, ridurre gli oneri a carico dei cittadini delle imprese, accelerare le opere di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio, nonché ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

L’articolo 10 del decreto “Semplificazioni” prevede, tra le altre, una serie di modifiche aventi a oggetto la semplificazione delle procedure di intervento che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici, la previsione del rilascio, su richiesta dell’interessato, dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico per l’edilizia, l’ampliamento della casistica relativa alla disciplina delle tolleranze costruttive.

L’articolo 11 del decreto “Semplificazioni” prevede misure volte ad accelerare e semplificare i processi per la ricostruzione pubblica delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Titolo II. Capo I. Semplificazioni procedimentali.

L’articolo 12 del decreto “Semplificazioni” apporta consistenti modifiche al Codice del processo amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241) volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e, tra le altre novità, prevede:

  • (comma 1) l’inserimento di una disposizione ad hoc volta a intensificare l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dare maggior pubblicità ai tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
    Sempre a mente del citato comma viene disposto l’inserimento di una disposizione ad hoc sull’inefficacia dei provvedimenti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati adottati dopo la scadenza dei termini.
    Viene altresì inserito l’obbligo per il responsabile del procedimento, nei casi di mancato accoglimento delle osservazioni nei procedimenti a istanza di parte, di motivare il provvedimento finale di diniego indicando altresì i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
  • (comma 2) il termine del 31 dicembre 2020 per le amministrazioni e gli enti pubblici statali per ridurre i termini di durata dei procedimenti di loro competenza.

L’articolo 13 del decreto “Semplificazioni” prevede:

  • (comma 1) sino al 31 dicembre 2021, la facoltà per le amministrazioni di adottare lo strumento della conferenza semplificata in deroga allo strumento della conferenza dei servizi decisoria con un conseguente limite di sessanta giorni per il rilascio delle determinazioni di competenza.
  • (comma 2) la riduzione dei termini della metà ove si renda necessaria la riconvocazione della conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione per le procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto soglia (articoli 1 e 2). Gli ulteriori atti o provvedimenti comunque denominati vengono adottati nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

L’articolo 14 del decreto “Semplificazioni” prevede, per gli atti normativi di competenza statale, l’opportunità di detrarre fiscalmente il costo derivante da nuovi oneri regolamentari qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.

L’articolo 15 del decreto “Semplificazioni” dispone l’adozione di un programma di interventi volto alla semplificazione dei procedimenti e della modulistica standardizzata per gli adempimenti amministrativi per il periodo 2020 – 2023.

L’articolo 16 del decreto “Semplificazioni” prevede nuove disposizioni volte a facilitare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Titolo II. I Capi I e II prevedono rispettivamente (i) disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza (articoli 17 e 18) e (ii) semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario nonché riguardanti il Corpo nazione dei Vigili del fuoco (articoli 19 e 20).

Titolo II. Capo IV. Responsabilità.

L’articolo 21 del decreto “Semplificazioni” prevede che, sino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia limitata ai soli casi in cui la condotta causativa del danno sia stata dolosamente voluta dal soggetto agente.

L’articolo 22 del decreto “Semplificazioni” dispone il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.

Prevede altresì un maggior controllo sull’operato delle amministrazioni competenti per le erogazioni dei contributi, in virtù del quale sia l’accertamento di gravi irregolarità gestionali, sia il riscontro di rilevanti e ingiustificati ritardi deve essere trasmesso immediatamente alle amministrazioni competenti ai fini della responsabilità dirigenziale.

L’articolo 23 del decreto “Semplificazioni” circoscrive il reato di abuso d’ufficio, ai sensi dell’articolo 323, comma 1, del codice penale, alle sole ipotesi di violazione di regole di condotta espressamente previste dalla normativa.

I professionisti dello Studio rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento sui temi trattati.

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