Misure concernenti i cantieri (Focus Regione Lombardia)

14 Apr 2020 | Altro, Notizie

Normativa Emergenza Covid-19

In materia di appalti e cantieri i riferimenti vigenti sono il d.P.C.M. del 22 marzo 2020 (da leggersi in combinato disposto con i d.P.C.M. del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020), avente validità per l’intero territorio nazionale, e l’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, così come rettificata ed emendata dall’Ordinanza n. 515 del 22 marzo (a sua volta modificata e integrata dalle Ordinanze n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 dell’11 aprile 2020), adottata dalla Regione Lombardia.

In sintesi, gli atti normativi di cui sopra, tra le altre cose, prevedono sino al prossimo 3 maggio 2020 quanto segue:

  1. la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle di cui all’Allegato 3 del d.P.C.M. 10 aprile 2020;
  2. è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  3. le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  4. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
  5. sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 mentre sono sospese dal servizio di apertura al pubblico le attività quali musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  6. è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  7. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
  8. sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Nei d.P.C.M. testé citati non sembrano essere ricomprese, tra le attività considerate ammesse e consentite, quelle inerenti alla realizzazione ed esecuzione di opere edili, cantieri e appalti di carattere privato, salvo in ogni caso che le stesse siano funzionali alla realizzazione di strutture sanitarie e similari funzionali al contenimento dell’emergenza Covid-19.

Altresì, per la Regione Lombardia, alla luce dell’Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 e s.m.i. – ancora vigente – “È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”.

Il quadro normativo sopra descritto dev’essere inoltre interpretato anche alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e di quello (prot.n. 9602) inerente ai cantieri edili del 20 marzo 2020 cui si rinvia.

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