Misure concernenti i contratti pubblici – Art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18
Normativa Emergenza Covid-19
L’art. 103 del D.L. n. 18/2020 prevede che:
- (comma 1) ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
L’art. 37 del D.L. n. 23/2020 prevede che il termine del 15 aprile 2020 di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito la propria interpretazione con una Circolare interpretativa del 23 marzo 2020 concernente l’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con tale Circolare il Ministero ha chiarito che la sospensione dei termini si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, dal momento che la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario.
In particolare, lo stesso articolo 103 del Decreto stabilisce che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti. A tal fine il Ministero invita a valutare l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
L’ANAC ha fornito la propria interpretazione con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020.
L’Autorità ha sostanzialmente distinto tre situazioni:
- Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte. Per queste si suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
- Procedure già concluse. Per queste l’Autorità ricorda soltanto che il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
- Procedure di selezione in corso di svolgimento. Per queste ultime procedure l’Autorità ha suggerito alcuni comportamenti da tenere.
In particolare, per assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria, le stazioni appaltanti sono invitate a dare atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:
- della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis;
- che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto, valutando l’opportunità di rispettare, limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
- della possibilità per la stazione appaltante, in particolari situazioni (nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara), di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti.
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