Misure concernenti il procedimento amministrativo – D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, D.L. 8/04/2020 n. 23 e D.L. 30/04/2020, n. 28

6 Mag 2020 | Altro, Notizie

Normativa Emergenza Covid-19

L’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 prevede che:

  • (comma 1) ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
  • (comma 1) sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento;
  • (comma 1-bis) il citato periodo di sospensione si applica anche con riferimento ai termini relativi ai processi esecutivi, alle procedure concorsuali e ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali;
  • (comma 2) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
    La citata disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  • (comma 2-bis) il termine di validità e i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, nonché dagli accordi similari comunque denominati e i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque atto ad essi propedeutico e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni;
  • (comma 2-ter) nei contratti tra privati aventi a oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori stessi.

L’art. 103, comma 1, ha inoltre stabilito che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

L’art. 37 del D.L. n. 23/2020 prevede che il termine del 15 aprile 2020 di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’art. 103 della disposizione in esame da parte delle Autorità indipendenti si segnala quanto segue.

Con riferimento ai procedimenti amministrativi pendenti o da promuoversi in materia Antitrust, sulla scorta di quanto sopra indicato, si rimanda a quanto indicato dall’AGCM al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/200401_new.pdf

Con riferimento invece all’applicazione dell’art. 103, comma 1, nel settore dei contratti pubblici, l’ANAC ha fornito la propria interpretazione con l’atto di segnalazione al Governo concernente l’applicazione della norma al settore in questione. La segnalazione è reperibile al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/2020/AttoSegnalazione.n.4.2020_.pdf

I professionisti dello Studio rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento sui temi trattati.

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