Misure concernenti il processo amministrativo – D.L. 17/3/2020 n. 18 e D.L. 8/4/2020 n. 23
Normativa Emergenza Covid-19
L’articolo 84 del D.L. n. 18/2020 rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia amministrativa”, fatte prevede che:
- (comma 1) dall’8 marzo al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del c.p.a. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva;
- (comma 1) i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del c.p.a., e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del c.p.a., salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, c.p.a.;
- (comma 2) in deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note;
- (comma 5) successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a., omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
In linea con quanto precisato dalla circolare esplicativa del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 per giudizi cautelari «promossi o pendenti» dall’8 marzo al 15 aprile 2020 si intendono quelli conseguenti a ricorsi depositati dall’8 marzo sino al 15 aprile 2020 e non decisi, per qualunque ragione, fino al 15 aprile 2020; mentre per giudizi pendenti si intendendo anche i giudizi promossi o pendenti prima del periodo dall’8 marzo al 15 aprile 2020 e in relazione ai quali sia stata pronunciata in sede collegiale una ordinanza interlocutoria con rinvio a una successiva camera di consiglio, non più celebrata.
Per i procedimenti cautelari in cui sia stato già emanato un decreto totale o parziale di accoglimento della domanda cautelare, la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata nei termini e secondo le modalità previste dal codice di rito a partire dalla data del 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare, salva un’istanza di rinvio depositata da una delle parti a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
L’art. 36, comma 4, D.L. n. 23/2020 ha stabilito che nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio inclusi, esclusivamente i termini per la notifica dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del c.p.a. Nella relazione illustrativa al D.L. n. 23/2020 è stato precisato che, fatta eccezione per i ricorsi cautelari, sono sospesi i termini per i ricorsi di primo e secondo grado, introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti.
Quanto alle disposizioni adottate dai singoli Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato si rinvia al seguente link https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/emergenza-coronavirus.
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