Misure concernenti il processo civile – D.L. 17/03/2020 n.18 e D.L. 8/04/2020 n.23
Normativa Emergenza Covid-19
Il combinato disposto degli artt. 83 del D.L. n. 18/2020, fatte salve le deroghe previste al comma 3 e dell’art. 36 del D.L. n. 23/2020, a valle della conversione con modificazioni nella legge n. 27/2020, prevede che:
- dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva alla scadenza del predetto termine, inizialmente fissato dal D.L. n. 18/2020 al 15 aprile e da ultimo prorogato dal D.L. n. 23/2020 all’11 maggio 2020;
- dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, a seguito della proroga da ultimo introdotta dal D.L. n. 23/2020, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Ove il decorso del termine abbia inizio all’interno del periodo di sospensione, il dies a quo viene differito alla fine del predetto periodo ed inizierà quindi a decorrere dal 12 maggio 2020. Laddove, invece, il termine in scadenza nel periodo di sospensione debba essere calcolato a ritroso, sarà differita l’udienza o l’attività che ne determina il decorso iniziale, in modo da fare salvo il diritto di difesa delle parti;
- in sede di conversione, mediante l’introduzione del comma 20 ter è stato altresì precisato che fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche tramite strumenti di comunicazione elettronica. Spetterà poi all’avvocato certificare l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura, che si considererà apposta in calce;
- ancora in sede di conversione è stato aggiunto il comma 11 bis a norma del quale nei procedimenti civili innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sino al 31 luglio 2020 (stando al termine da ultimo fissato dall’art. 3 del D.L. n. 28/2020) il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici. Si precisa inoltre che l’attivazione di tale servizio sarà preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, mentre per i pagamenti dei contributi unificati si precisa sin da ora che si potranno utilizzare i sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
- dal 9 marzo 2020 fino all’11 maggio 2020, termine introdotto da ultimo con l’art. 3 del D.L. n. 28/2020, sono stati altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività relativa a procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie, specie nel caso in cui tali procedimenti costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel medesimo periodo risultano del pari sospesi i termini di durata massima dei predetti procedimenti. Inoltre, in sede di conversione in legge, è stato precisato che dal 9 marzo e fino al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte, aggiungendo che tale modalità di svolgimento potrà essere percorribile anche in futuro, sempre a patto che vi sia il preventivo consenso delle parti. In tali casi, l’avvocato che sottoscrive con firma digitale il verbale può dichiarare autografa la firma del suo assistito che dovesse assistere da remoto.
In merito alla portata dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con decreto n. 47 del 31 marzo 2020, ha disposto l’adozione, tra le altre, delle seguenti misure:
- il rinvio della trattazione in udienza pubblica di tutte le controversie fissate fino al 30 giugno 2020 a data successiva al 30 giugno 2020, salvo le deroghe previste dallo stesso articolo 83 del D.L. n. 18/2020;
- il rinvio a data successiva della trattazione in adunanza camerale delle controversie fissate per il periodo fino al 31 maggio 2020.
Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che già nel D.L. n. 18/2020, l’art. 83 comma 6 prevedeva che i capi degli uffici giudiziari, sentite le autorità sanitarie regionali avrebbero adottato le misure organizzative ritenute più opportune nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, ora prolungato fino al 31 luglio 2020, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 28 del 2020, dando quindi, nel successivo comma 7, la possibilità di limitare gli orari di apertura e di accesso ai servizi, di prevedere lo svolgimento delle udienze da remoto o mediante scambio di scritti, nonché la previsione del rinvio di tutte le udienze a data successiva al 31 luglio 2020, fatti salvi sempre i procedimenti di cui al comma 3 dell’art. 83 più volte citato.
A tal proposito, il comma 8 dell’art. 83 prevede comunque che è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività precluse per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 da parte dei capi degli uffici giudiziari.
Pertanto si raccomanda di verificare caso per caso le misure adottate dai singoli uffici.
I professionisti dello Studio rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento sui temi trattati.