Misure concernenti il processo civile – D.L. 17/3/2020 n. 18 e D.L. 8/4/2020 n. 23
Normativa Emergenza Covid-19
Il combinato disposto degli artt. 83 del D.L. n. 18/2020, fatte salve le deroghe previste al comma 3 e dell’art. 36 del D.L. n. 23/2020, prevede che:
- dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva alla scadenza del predetto termine, inizialmente fissato dal D.L. n. 18/2020 al 15 aprile e da ultimo prorogato dal D.L. n. 23/2020 all’11 maggio 2020;
- dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, a seguito della proroga da ultimo introdotta dal D.L. n. 23/2020, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Ove il decorso del termine abbia inizio all’interno del periodo di sospensione, il dies a quo viene differito alla fine del predetto periodo ed inizierà quindi a decorrere dal 12 maggio 2020. Laddove, invece, il termine in scadenza nel periodo di sospensione debba essere calcolato a ritroso, sarà differita l’udienza o l’attività che ne determina il decorso iniziale, in modo da fare salvo il diritto di difesa delle parti;
- dal 9 marzo 2020 fino al solo 15 aprile 2020, sono stati altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività relativa a procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie, specie nel caso in cui tali procedimenti costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel medesimo periodo risultano del pari sospesi i termini di durata massima dei predetti procedimenti. La sospensione è limitata al 15 aprile 2020, in mancanza di un espresso richiamo al comma 20 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 da parte dell’art. 36 del successivo D.L. n. 23/2020, che, come sopra riportato, ha esteso le previsioni contenute nei soli primi due commi dell’art. 83 all’11 maggio 2020.
In merito alla portata dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con decreto n. 47 del 31 marzo 2020, ha disposto l’adozione, tra le altre, delle seguenti misure:
- il rinvio della trattazione in udienza pubblica di tutte le controversie fissate fino al 30 giugno 2020 a data successiva al 30 giugno 2020, salvo le deroghe previste dallo stesso articolo 83 del D.L. n. 18/2020;
- il rinvio a data successiva della trattazione in adunanza camerale delle controversie fissate per il periodo fino al 31 maggio 2020.
Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che già nel D.L. n. 18/2020, l’art. 83 comma 6 prevedeva che i capi degli uffici giudiziari, sentite le autorità sanitarie regionali avrebbero adottato le misure organizzative ritenute più opportune nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, dando quindi, nel successivo comma 7, la possibilità di limitare gli orari di apertura e di accesso ai servizi, di prevedere lo svolgimento delle udienze da remoto o mediante scambio di scritti, nonché la previsione del rinvio di tutte le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatti salvi sempre i procedimenti di cui al comma 3 dell’art. 83 più volte citato.
Pertanto dal 16 aprile 2020 si raccomanda di verificare caso per caso le misure adottate dai singoli uffici.
I professionisti dello Studio rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o approfondimento sui temi trattati.