Misure concernenti la c.d. “Golden Power” – Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23
Normativa Emergenza Covid-19
In materia di c.d. “Golden Power”, a tutela dei settori strategici per il territorio nazionale, l’art. 15 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la modifica dell’art. 4-bis, comma 3, del Decreto Legge 21 settembre 2019, convertito dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, prevedendo che:
- è soggetto alla notifica dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 21/2012, l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’art. 4, par. 1, lett. a), b), c), d) ed e), ivi inclusi nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, del Reg. (UE) 2019/452;
- sono soggetti all’obbligo di notifica di cui sopra anche le delibere, gli atti o le operazioni adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’art. 4, par. 1, lett. a), b), c), d) ed e), ivi inclusi nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, del Reg. (UE) 2019/452;
- in relazione ai beni e rapporti di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 21/2012, è soggetto alla notifica dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 21/2012, anche l’acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione Europea, di partecipazioni aventi una rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto e ciò anche quando si tratti di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’art. 15, comma 3-bis, lett. a) del D.L. n. 21/2012, nonché l’acquisto da parte di soggetti esteri, non appartenenti all’Unione Europea, di partecipazioni di dette società che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
In sintesi, l’obbligo di notifica è esteso ai seguenti settori:
- infrastrutture critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture. Il settore finanziario comprende espressamente anche i settori creditizio ed assicurativo;
- tecnologie critiche quali l’intelligenza artificiale, la robotica, semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- libertà e pluralismo dei media.
Di fatto, sino al 31 dicembre 2020, le società che detengono beni o rapporti afferenti ai predetti settori sono tenute a comunicare con apposita notifica alla Presidenza del Consiglio ogni delibera, atto o operazione che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione. Parimenti, è tenuto agli obblighi di notifica anche chi intenda acquistare quote o azioni delle società sopra individuate, qualora la partecipazione societaria oggetto di trasferimento comporti il superamento di una serie di soglie descritte nel decreto.
Più precisamente, il D.L. 23/2020 ha aggiunto al criterio esistente dell’acquisizione di una posizione di controllo, una più rigida disciplina volta a prendere in considerazione anche i c.d. “non controlling investments”. Le nuove soglie, tuttavia, si applicano solo in caso di acquisti di partecipazioni societarie effettuati da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea. Tale meccanismo si applica fino al 31 dicembre 2020.
Alla luce del D.L. 23/2020, lo Stato può iniziare d’ufficio il procedimento finalizzato all’esercizio del Golden Power nel caso di violazione degli obblighi di notifica. Il termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento inizia a decorrere non dalla conclusione dell’operazione bensì dal termine dell’attività di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica.
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